
OBBLIGO MEDICO COMPETENTE IN FARMACIA
La Farmacia deve nominare il medico competente e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, qualora dall’analisi dei rischi presenti, riportati sul Documento di valutazione del rischio, le misure di prevenzione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale, risultano essere insufficienti per la salute dei lavoratori. Il farmacista titolare è responsabile, in ogni sede, della valutazione dei rischi, della nomina del medico competente, della formazione secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 6.7.2016. Gli attestati rilasciati da fantomatiche associazioni di categoria e/o da piattaforme “vuote”, o da enti non accreditati presso una regione, saranno sanzionati come mancanza di formazione. Bisogna sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori in farmacia che presentano i presenti rischi: posturale –videoterminale-lavoro notturno- movimenti ripetitivi- movimentazione manuale dei carichi- rischio chimico(laboratorio galenico, addetti pulizia )-rischio biologico (COVID-19) . Qualora il Documento di valutazione del rischio sia stato elaborato con un’analisi dei rischi sommaria, o volutamente tesa ad eliminare la sorveglianza sanitaria, nel caso di una verifica si rischia una sanzione per omessa valutazione dei rischi e/o per mancata nomina del medico competente.