OBBLIGO MEDICO COMPETENTE IN FARMACIA

La Farmacia deve nominare il medico competente e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, qualora dall’analisi dei rischi presenti, riportati sul Documento di valutazione del rischio, le misure di prevenzione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale, risultano essere insufficienti per la salute dei lavoratori. Il farmacista titolare è responsabile, in ogni sede, della valutazione dei rischi, della nomina del medico competente, della formazione secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 6.7.2016. Gli attestati rilasciati da fantomatiche associazioni di categoria e/o da piattaforme “vuote”, o da enti non accreditati presso una regione, saranno sanzionati come mancanza di formazione. Bisogna sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori in farmacia che presentano i presenti rischi: posturale –videoterminale-lavoro notturno- movimenti ripetitivi- movimentazione manuale dei carichi- rischio chimico(laboratorio galenico, addetti pulizia )-rischio biologico (COVID-19) . Qualora il Documento di valutazione del rischio sia stato elaborato con un’analisi dei rischi sommaria, o volutamente tesa ad eliminare la sorveglianza sanitaria, nel caso di una verifica si rischia una sanzione per omessa valutazione dei rischi e/o per mancata nomina del medico competente.

Fonte: https://www.farmaciaassistita.it

Leave a comment

Privacy Preferences
Quando visiti il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.